Statuto

1. Denominazione, sede, scopi

Art. 1 Sotto la denominazione “Beogo” (che significa “domani, futuro, avvenire…” in lingua Moré), è costituita un’associazione apartitica e aconfessionale ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede dell’Associazione è il domicilio del/della suo/a presidente.

Art. 3 L’Associazione ha lo scopo di:

a. promuovere o partecipare ad azioni, forme di collaborazione e di partenariato, con persone, gruppi, enti, che operano per la dignità della persona umana, in particolare in Paesi o villaggi in cui le condizioni igienico-sanitarie, ambientali, alimentari, educative e sociali sono considerate precarie dal punto di vista materiale;

b. collaborare ad azioni concrete e operare nell’ambito di micro-progetti concepiti, promossi ed elaborati dalle popolazioni locali, con particolare attenzione alle iniziative di gruppi o associazioni femminili;

c. finanziare progetti (promossi autonomamente da comunità, associazioni o gruppi locali), concepiti secondo i principi del rispetto ambientale, culturale, degli equilibri sociali ed economici delle popolazioni del luogo.

2. Membri

Art. 4 Possono far parte dell’Associazione tutte le persone (civili o giuridiche) che condividono e sostengono con contributi volontari gli scopi dell’associazione e che ne riconoscono gli statuti.

Art. 5 È membro dell’Associazione chi versa un contributo durante l’anno corrente.

Art. 6 I membri dell’Associazione vengono informati regolarmente sulle attività della stessa e convocati all’assemblea annuale.

3. Organizzazione

Art. 7 Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea, il Comitato e l’Ufficio di revisione.

Art. 8 Assemblea dei membri
L’Assemblea generale ordinaria ha luogo entro la fine di giugno ed è indetta, con convocazione scritta (tramite circolare o posta elettronica), dal Comitato, almeno 10 giorni prima della stessa.
Tutti i membri presenti hanno diritto di voto.

Art. 9 Le Assemblee straordinarie possono essere convocate su decisione del Comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei membri dell’Associazione, con convocazione scritta e motivata, almeno 10 giorni prima.

Art. 10 L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
a. nomina dei membri di Comitato e del/della Presidente;
b. nomina dell’ufficio di revisione;
c. accettazione del rapporto annuale e del rendiconto finanziario;
d. approvazione e modifica degli statuti;
e. deliberazione su tutti gli oggetti che non sono di competenza di altri organi.

Art. 11 Le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le decisioni concernenti le modifiche statutarie e l’eventuale esclusione di un socio, vengono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti all’Assemblea e dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
Per lo scioglimento dell’Associazione vale l’Art. 20 del presente statuto.

Art. 12 Il Comitato
Il Comitato rappresenta l’organo esecutivo dell’Associazione.
Il numero dei suoi membri può variare da 3 a 9 (tre a nove), nominati per due anni, con possibilità di conferma.
Il Comitato nomina al suo interno:
– un/a segretario/a e/o un/a cassiere/a;
– fissa all’occorrenza l’ammontare della tassa sociale.

Art. 13 Delle questioni di ordinaria amministrazione si occupano il/la presidente e il/la segretario/a e/o il/la cassiere/a che firmano a nome dell’Associazione. Per tutte le altre decisioni il Comitato decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del presidente conta due volte. La riunione del comitato è validamente costituita se è presente la maggioranza dei membri.

Art. 14 Ufficio di revisione
L’ufficio di revisione è incaricato dell’esame annuale dei conti sociali, di cui dà rapporto scritto all’Assemblea annuale ordinaria.

Art. 15  La revisione dei conti è affidata a una società di revisione riconosciuta e abilitata, esterna all’associazione. L’ufficio di revisione viene designato per la durata di un anno con possibilità di conferma.

4. Finanze

Art. 16 Le entrate dell’Associazione sono costituite dai contributi dei membri oltre che da eventuali sovvenzioni, donazioni e lasciti.

Art. 17 L’Associazione risponde per i propri debiti con il capitale sociale e con i contributi dei suoi membri, esclusa ogni ulteriore responsabilità dei membri stessi.

Art. 18 I membri del Comitato svolgono il loro compito a titolo volontario e gratuito, essi hanno però il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esplicitazione di mandati sociali decisi dal Comitato, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio nei Paesi ove vengono seguiti dei micro- progetti.

Art. 19 Il Comitato deve operarare in modo tale che le spese amministrative siano ridotte al minimo e, nel limite del possibile, fare in modo che i contributi dei membri, le eventuali sovvenzioni, i donazioni o i lasciti giungano integralmente alle comunità locali promotrici dei micro-progetti.

5. Disposizioni finali

Art. 20 Lo scioglimento dell’Associazione (“Beogo”) può essere deciso da un’Assemblea straordinaria, convocata espressamente a tale scopo, alla quale dovranno partecipare almeno la metà dei membri.
Per questa decisione occorre la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi (esclusi gli astenuti). Alla stessa maggioranza sarà pure decisa l’attribuzione del fondo sociale. L’associazione sarà tenuta a devolvere i propri attivi a favore di un ente al beneficio dell’esenzione fiscale. In caso di mancato raggiungimento del quorum sarà convocata una seconda assemblea straordinaria le cui decisioni saranno prese a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi (esclusi gli assenti).

I presenti statuti sono stati approvati dall’Assemblea generale costitutiva svoltasi a Losone il 13.2.2004 con voto unanime e modificati:

– (Art. 8) dall’Assemblea generale svoltasi a Losone il 28 febbraio 2007 (con voto unanime).
– (Art. 10, Art. 15 e Art. 20) dall’Assemblea generale svoltasi a Losone il 5 maggio 2017 (con voto unanime).

Per il comitato di Beogo

Il presidente
Franco Losa